ࡱ> 7 KbjbjUU "7|7|Gl```````t4,ti<<<<<<<<RiTiTiTiTiTiTi$j lFxi`<<<<<xih``<<ihhh<]`<`<Rih<Rihhi``i<0 p$ t\`bii4i0iilbh"lihtt````Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene  In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut qui simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant BACON, Serm. fidel, n. XLVIn tutte le cose pi difficili non ci si deve aspettare che qualcuno semini e raccolga contemporaneamente ma necessario un periodo di attesa affinch esse a poco a poco giungano a maturazione(1763) * A chi legge Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed cosa funesta quanto comune al d d'oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i pi barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicit con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verit, quella indipendenza delle opinioni volgari con cui scritta quest'opera un effetto del dolce e illuminato governo sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanit che ci reggono, amano le verit esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico vigore, detestato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n'esamina tutte le circostanze sono la satira e il rimprovero delle passate et, non gi di questo secolo e de' suoi legislatori. Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere lo scopo a cui diretta quest'opera, scopo che ben lontano di diminuire la legittima autorit, servirebbe ad accrescerla se pi che la forza pu negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l'umanit la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agl'illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia. Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della societ. Non vi paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicit di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, bench divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virt in mille modi nelle depravate menti loro alterate, cos sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ci che nasca dalle pure convenzioni umane, o espresse, o supposte per la necessit ed utilit comune, idea in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sar sempre lodevole intrappresa quella che sforza anche i pi pervicaci ed increduli a conformarsi ai principii che spingon gli uomini a vivere in societ. Sonovi dunque tre distinte classi di virt e di vizio, religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contradizione fra di loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall'una risultano dalle altre. Non tutto ci che esige la rivelazione lo esige la legge naturale, n tutto ci che esige questa lo esige la pura legge sociale: ma egli importantissimo di separare ci che risulta da questa convenzione, cio dagli espressi o taciti patti degli uomini, perch tale il limite di quella forza che pu legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza una speciale missione dell'Essere supremo. Dunque l'idea della virt politica pu senza taccia chiamarsi variabile; quella della virt naturale sarebbe sempre limpida e manifesta se l'imbecillit o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virt religiosa sempre una costante, perch rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata. Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse principii contrari o alla legge naturale o alla rivelazione; perch non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di societ, lo prendesse nel senso hobbesiano, cio di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso. La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perch la relazione fra due medesimi oggetti sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato vario della societ, pu variare a misura che diventa necessaria o utile alla societ quell'azione, n ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. S tosto che questi principii essenzialmente distinti vengano confusi, non v' pi speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ci che riguarda l'intrinseca malizia o bont dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cio dell'utile o del danno della societ, spetta al pubblicista; n un oggetto pu mai pregiudicare all'altro, poich ognun vede quanto la virt puramente politica debba cedere alla immutabile virt emanata da Dio. Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della virt o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii, e in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanit; mi convinca o della inutilit o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle Note ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriver con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii, di qualunque carattere essi siano, trover in me non tanto un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verit.  ** INTRODUZIONE Gli uomini lasciano per lo pi in abbandono i pi importanti regolamenti alla giornaliera prudenza o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali di opporsi alle pi provide leggi che per natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicit e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. Perci se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose pi essenziali alla vita ed alla libert, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le pi palpabili verit, le quali appunto sfuggono per la semplicit loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, pi per tradizione che per esame. Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo pi che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessit; non gi dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: la massima felicit divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all'estremit de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verit. Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle diverse nazioni; il commercio si animato all'aspetto delle verit filosofiche rese comuni colla stampa, e si accesa fralle nazioni una tacita guerra d'industria la pi umana e la pi degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudelt delle pene e l'irregolarit delle procedure criminali, parte di legislazione cos principale e cos trascurata in quasi tutta l'Europa, pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati di pi secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verit conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocit. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severit moltiplicati per delitti o non provati o chimerici, la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal pi crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle menti umane. L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verit mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potr ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potr inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanit!  I ORIGINE DELLE PENE Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in societ, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libert resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillit. La somma di tutte queste porzioni di libert sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranit di una nazione, ed il sovrano il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della societ. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl'infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perch la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, n si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: n l'eloquenza, n le declamazioni, nemmeno le pi sublimi verit sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.  II DIRITTO DI PUNIRE Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessit, dice il grande Montesquieu, tirannica; proposizione che si pu rendere pi generale cos: ogni atto di autorit di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessit tirannico. Ecco dunque sopra di che fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessit di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto pi giuste sono le pene, quanto pi sacra ed inviolabile la sicurezza, e maggiore la libert che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poich non da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi incontrer sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza bench minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo. Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libert in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne' romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo. La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre pi s'incrocicchiavano tra di loro, riun i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e cos lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni. Fu dunque la necessit che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libert: egli adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di pi abuso e non giustizia, fatto, ma non gi diritto. Osservate che la parola diritto non contradittoria alla parola forza, ma la prima piuttosto una modificazione della seconda, cio la modificazione pi utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilit; tutte le pene che oltrepassano la necessit di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicit di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.  III CONSEGUENZE La prima conseguenza di questi principii che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorit non pu risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la societ unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che parte di societ) pu con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della societ medesima. Ma una pena accresciuta al di l dal limite fissato dalle leggi la pena giusta pi un'altra pena; dunque non pu un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino. La seconda conseguenza che se ogni membro particolare legato alla societ, questa parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il pi grande e il pi miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'anarchia. Il sovrano, che rappresenta la societ medesima, non pu formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non gi giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poich allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli dunque necessario che un terzo giudichi della verit del fatto. Ecco la necessit di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza che quando si provasse che l'atrocit delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virt benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici pi che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudelt, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.  IV INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorit d'interpetrare le leggi penali pu risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente societ, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volont di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perch legava volont non esistenti, iniquo, perch riduceva gli uomini dallo stato di societ allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volont riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degl'interessi particolari. Quest' la fisica e reale autorit delle leggi. Chi sar dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cio il depositario delle attuali volont di tutti, o il giudice, il di cui ufficio solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi? In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libert o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza. Non v' cosa pi pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verit, che sembra un paradosso alle menti volgari, pi percosse da un piccol disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto pi sono complicate, tanto pi numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilit delle interpetrazioni. Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell'incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni s del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto pi crudeli quanto minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, pi fatali che quelle di un solo, perch il dispotismo di molti non correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudelt di un dispotico proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Cos acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che giusta perch lo scopo per cui gli uomini stanno in societ, che utile perch gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli vero altres che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non gi scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi magistrati, bens a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virt la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.  V OSCURITA` DELLE LEGGI Se l'interpetrazione delle leggi un male, egli evidente esserne un altro l'oscurit che strascina seco necessariamente l'interpetrazione, e lo sar grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libert, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sar il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perch non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni. Una conseguenza di quest'ultime riflessioni che senza la scrittura una societ non prender mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volont generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilit e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni? Da ci veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui. Questa la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocit de' delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potr vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le pi dolci virt, l'umanit, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedr quali furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicit e buona fede: l'umanit gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verit evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.  VI PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE Non solamente interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano pi rari a proporzione del male che arrecano alla societ. Dunque pi forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene. impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione e dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari che non possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilit. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilit. Si getti uno sguardo sulle storie e si vedranno crescere i disordini coi confini degl'imperi, e, scemando nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi: perci la necessit di aggravare le pene si va per questo motivo sempre pi aumentando. Quella forza simile alla gravit, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che la sensibilit medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto di cui l'officio di opporsi alle direzioni rovinose della gravit e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio. Data la necessit della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la societ, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal pi sublime al pi infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla pi forte alla pi debole: ma baster al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libert, del fondo di umanit o di malizia delle diverse nazioni. Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non pu essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel cos chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contradice alla legislazione; pi attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi che espongono il pi saggio alle pene pi rigorose, e per resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virt, e per nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque legger con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, trover quasi sempre i nomi di vizio e di virt, di buon cittadino o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedr bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dir cos, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virt, e tali sono perch si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale geografia. Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle pi sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascer quella tanto meno osservata contradizione, quanto pi comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale destinata a due delitti che disugualmente offendono la societ, gli uomini non troveranno un pi forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.  VII ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti il danno fatto alla nazione, e per errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla societ; e alcune altre volte colla pi cattiva volont ne fanno il maggior bene. Altri misurano i delitti pi dalla dignit della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe pi atrocemente punirsi che l'assassinio d'un monarca, la superiorit della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa. Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalter agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessit ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'interessi l'idea della utilit comune, che la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si riserbato a s solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perch egli solo pu esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sar l'insetto che oser supplire alla divina giustizia, che vorr vendicare l'Essere che basta a se stesso, che non pu ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non pu senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prender norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire.  VIII DIVISIONE DEI DELITTI Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cio il danno della societ. Questa una di quelle palpabili verit che, quantunque non abbian bisogno n di quadranti, n di telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite d'autorit e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulit degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti societ ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza per che pu essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte di delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi baster indicare i principii pi generali e gli errori pi funesti e comuni per disingannare s quelli che per un mal inteso amore di libert vorrebbono introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarit. Alcuni delitti distruggono immediatamente la societ, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ci che ciascuno obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perch pi dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maest. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee pi chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di differente natura, e rendere cos gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, bench privato, offende la societ, ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attivit e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e per la sola cavillosa interpetrazione, che per l'ordinario la filosofia della schiavit, pu confondere ci che dall'eterna verit fu con immutabili rapporti distinto. Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non pu non assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene pi considerabili stabilita dalle leggi. L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ci che non contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente che quello che pu nascere dall'azione medesima, questo il dogma politico che dovrebb'essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi pu essere legittima societ, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose che comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virt che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi pu soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libert dei cittadini sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del pi forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.  IX DELL'ONORE V' una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi pi d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ci che chiamasi onore, che vi preferisce l'opinione. Questa parola onore una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno con pi distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni le sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparir l'apparente paradosso se si consideri che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, cos la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilit. E scemer del tutto la maraviglia nell'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetter non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, n di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri. Quest'onore dunque una di quelle idee complesse che sono un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; n conservano che alcune poche idee comuni, come pi quantit complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell'onore necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle societ. Le prime leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessit di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della societ, e questo fine primario si sempre conservato, realmente o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla providenza delle leggi ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da quest'epoca cominci il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virt al di sopra della virt stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perch vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimoni del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari. Quest'onore una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della societ, non pot esser messo nel comune deposito, anzi un instantaneo ritorno nello stato naturale e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino. Quindi e nell'estrema libert politica e nella estrema dipendenza spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre: perch nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella seconda, perch il dispotismo degli uomini, annullando l'esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea personalit. L'onore dunque uno dei principii fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito, e in esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica uguaglianza.  X DEI DUELLI Da questa necessit degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichit, forse perch gli antichi non si radunavano sospettosamente armati nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse perch il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ci che alcuni uomini temono pi che la morte, poich privandolo degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo pi come i grandi? Non solo perch disarmato, ma perch la necessit degli altrui suffragi meno comune nella plebe che in coloro che, essendo pi elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia. Non inutile il ripetere ci che altri hanno scritto, cio che il miglior metodo di prevenire questo delitto di punire l'aggressore, cio chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa stato costretto a difendere ci che le leggi attuali non assicurano, cio l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini. XI DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillit e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori e pi dall'oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini. La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri della citt, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillit dei tempii protetti dall'autorit pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti o dove risieda la maest del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano della police; ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libert politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest'assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrari, sono necessari in qualche governo, ci nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate pi vittime all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudelt. Essa rivolta gli animi pi che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo pu risplendere o nella chiara luce della verit, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo. Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza e pel buon ordine della societ? La tortura e i tormenti sono eglino giusti, e ottengon eglino il fine che si propongono le leggi? Qual la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza ci che altre nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell'invincibile verit contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche d'un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.  XII FINE DELLE PENE Dalla semplice considerazione delle verit fin qui esposte egli evidente che il fine delle pene non di tormentare ed affliggere un essere sensibile, n di disfare un delitto gi commesso. Pu egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, il tranquillo moderatore delle passioni particolari, pu egli albergare questa inutile crudelt stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni gi consumate? Il fine dunque non altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, far una impressione pi efficace e pi durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.  XIII DEI TESTIMONI Egli un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilit dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cio che abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, pu essere testimonio. La vera misura della di lui credibilit non che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non abbiano alcun interesse di mentire. La credibilit dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Pi d'un testimonio necessario, perch fintanto che uno asserisce e l'altro nega niente v' di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente. La credibilit di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto pi cresce l'atrocit di un delitto o l'inverisimiglianza delle circostanze; tali sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli pi probabile che pi uomini mentiscano nella prima accusa, perch pi facile che si combini in pi uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potest che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perch l'uomo non crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v' propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilit di un testimonio pu essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna societ privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni. Finalmente quasi nulla la credibilit del testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poich il tuono, il gesto, tutto ci che precede e ci che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo che quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furon dette. Di pi, le azioni violenti e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di s nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono che nella memoria per lo pi infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli adunque di gran lunga pi facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di un uomo, poich di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.  XIV INDIZI, E FORME DI GIUDIZI Vi un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl'indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cio quando gl'indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto minore la probabilit del fatto, perch i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta n sminuisce la probabilit del fatto, perch tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cio quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto pi cresce la probabilit del fatto, perch la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilit in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanir il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non che una probabilit, ma probabilit tale che chiamata certezza, perch ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessit di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni pi importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilit che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali pu il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove pi facile il sentirla che l'esattamente definirla. Perci io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perch in questo caso pi sicura l'ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilit e destrezza, se nel presentarne il risultato necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perch, dove si tratta della libert e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorit con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere met pari del reo, met pari dell'offeso; cos, essendo bilanciato ogni interesse privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verit. Egli ancora conforme alla giustizia che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ci concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrer quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perch l'opinione, che forse il solo cemento delle societ, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perch il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accenner altri dettagli e cautele che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.  XV ACCUSE SEGRETE Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque pu sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principii chiari ed immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillit e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e l nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati? Chi pu difendersi dalla calunnia quand'ella armata dal pi forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta di governo mai quella ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico ed costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno? Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per s la forza, e l'opinione pi efficace di essa, teme d'ogni cittadino? L'indennit dell'accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi pi forti del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cio pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicit dell'esempio, cio quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale qualche volta la natura delle circostanze che pu credersi l'estrema rovina il togliere un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterit dinanzi agli occhi. gi stato detto dal Signor di Montesquieu che le pubbliche accuse sono pi conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento debolissimo per la natura medesima del governo, dove ottimo stabilimento il destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all'accusato.  XVI DELLA TORTURA Una crudelt consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non accusato. Un uomo non pu chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, n la societ pu toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podest ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non nuovo questo dilemma: o il delitto certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perch inutile la confessione del reo; se incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perch tale secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di pi, ch'egli un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verit, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verit, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per pi d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virt. Qual il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti? Egli importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male gi fatto, ed a cui non v' rimedio, non pu esser punito dalla societ politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunit. S'egli vero che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per virt, rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di pi, quanto maggiore la probabilit che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate. Un altro ridicolo motivo della tortura la purgazione dell'infamia, cio un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che una sensazione, purghi l'infamia, che un mero rapporto morale. egli forse un crociuolo? E l'infamia forse un corpo misto impuro? Non difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perch gli assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l'infamia una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perch gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perch nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati parte essenziale del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi pi sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, cos ad essi ricorre la docile umanit in tutte le occasioni e ne fa le pi assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia un sentimento non soggetto n alle leggi n alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne la vittima. Dunque con questo metodo si toglier l'infamia dando l'infamia. Il terzo motivo la tortura che si d ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maest del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo. Questo infame crociuolo della verit un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli dell'eterna catena, che nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, che l'esito della prima sembra dipendere dalla volont del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza solo apparente e non reale. cos poco libero il dire la verit fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volont sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne la sorgente; e la sensibilit di ogni uomo limitata. Dunque l'impressione del dolore pu crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libert al torturato che di scegliere la strada pi corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo cos necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamer reo, quando egli creda con ci di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non vi nazione, non vi et che non citi i suoi, ma n gli uomini si cangiano, n cavano conseguenze. Non vi uomo che abbia spinto le sue idee di l dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a s lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo rispinge e lo spaventa. L'esito dunque della tortura un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilit; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilit delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo far confessar reo di un dato delitto. L'esame di un reo fatto per conoscere la verit, ma se questa verit difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verit. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso. Queste verit sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalit; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorit del commercio e delle ricchezze, e perci della potenza, e gli esempi di virt e di coraggio non ci lasciano dubitare della bont delle leggi. La tortura stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' pi saggi monarchi dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che la sola uguaglianza e libert che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perci doversene pi d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il pi umano metodo di giudicare. Questa verit finalmente sentita, bench confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talch di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sar assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e per ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e per ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenter di nuovo se non confermerete ci che avete confessato. Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura che l'innocente posto in peggiore condizione che il reo; perch, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perch o confessa il delitto, ed condannato, o dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per s, cio quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non pu che perdere e il colpevole pu guadagnare. La legge che comanda la tortura una legge che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cio un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verit anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa. Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo di altri delitti fuori di quelli di cui accusato, il che equivale a questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verit; le leggi ti tormentano, perch sei reo, perch puoi esser reo, perch voglio che tu sii reo. Finalmente la tortura data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se dimostrato che ella non un mezzo opportuno per iscuoprire la verit, come potr ella servire a svelare i complici, che una delle verit da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi pi facilmente gli altri. egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo pi fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli condanna da s sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che nelle forze ottiene l'unico suo fine, cio di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.  XVII DEL FISCO Fu gi un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessit dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, cos la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avr una pena minore della stabilita, senz'essa non soffrir la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalit, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che pu. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il pi terribile; non cerca la verit del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilit che l'uomo s'arroga in tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perch uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ci chiamasi fare un processo offensivo, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, l'informativo, cio la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla pi felice posterit! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verificazione di un tale sistema. XXVIII DELLA PENA DI MORTE Questa inutile prodigalit di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual pu essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranit e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libert di ciascuno; esse rappresentano la volont generale, che l'aggregato delle particolari. Chi mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libert di ciascuno vi pu essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ci fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla societ intera? Non dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non pu, ma una guerra della nazione con un cittadino, perch giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrer non essere la morte n utile n necessaria, avr vinto la causa dell'umanit. La morte di un cittadino non pu credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libert egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libert, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse pi efficace della forza medesima, dove il comando non che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorit, io non veggo necessit alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui pu credersi giusta e necessaria la pena di morte. Quando la sperienza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la societ, quando l'esempio dei cittadini romani, e vent'anni di regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione sempre sospetto ed efficace quello dell'autorit, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verit della mia assersione. Non l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perch la nostra sensibilit pi facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento. L'impero dell'abitudine universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, cos l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libert, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella societ che ha offesa, che il freno pi forte contro i delitti. Quell'efficace, perch spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sar ridotto a cos lunga e misera condizione se commetter simili misfatti, assai pi possente che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza. La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose pi essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e per sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere pi frequenti che forti. La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano pi l'animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante l'ultimo perch il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio pi fatto per essi che per il reo. Perch una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libert per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavit perpetua sostituita alla pena di morte ha ci che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di pi: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanit, che quasi sempre accompagna l'uomo al di l dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma n il fanatismo n la vanit stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L'animo nostro resiste pi alla violenza ed agli estremi ma passeggieri dolori che al tempo ed all'incessante noia; perch egli pu per dir cos condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticit non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si d alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavit perpetua un sol delitto d moltissimi e durevoli esempi, e se egli importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perch questo supplicio sia utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cio che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavit perpetua dolorosa quanto la morte, e perci egualmente crudele, io risponder che sommando tutti i momenti infelici della schiavit lo sar forse anche di pi, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed questo il vantaggio della pena di schiavit, che spaventa pi chi la vede che chi la soffre; perch il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo dall'infelicit del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nell'immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilit all'animo incallito dell'infelice. Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo un'arte che s'apprende colla educazione; ma perch un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ci essi agiscon meno. Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un cos grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritorner nel mio stato d'indipendenza naturale, vivr libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verr forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sar breve questo tempo, ed avr un giorno di stento per molti anni di libert e di piaceri. Re di un piccol numero, corregger gli errori della fortuna, e vedr questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicit, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia. Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavit e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ci coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevit del tempo di cui ne goderebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai pi forte che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce pi che non lo corregge. Non utile la pena di morte per l'esempio di atrocit che d agli uomini. Se le passioni o la necessit della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto pi funesto quanto la morte legale data con istudio e con formalit. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volont, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le pi utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che pure un innocente esecutore della pubblica volont, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual dunque l'origine di questa contradizione? E perch indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perch gli uomini nel pi secreto dei loro animi, parte che pi d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potest di alcuno fuori che della necessit, che col suo scettro di ferro regge l'universo. Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillit fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta compiacenza della propria autorit, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah!, diranno essi, queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli formalit della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in sacrificio, all'idolo insaziabile del dispotismo. L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di momento. Quanto lo sar meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ci che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a' delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della religione pu pi che la religione medesima. Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponder che egli si annienta in faccia alla verit, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci d l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verit soprannuotano. Gli umani sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oser scusargli? Che alcune poche societ, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ci mi piuttosto favorevole che contrario, perch ci conforme alla fortuna delle grandi verit, la durata delle quali non che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verit, come finora l'errore, appartenga al pi gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora che le sole verit che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle. La voce di un filosofo troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verit potesse, fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini, sappia che tacer in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori e che la giusta posterit gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani. Felice l'umanit, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virt, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento dell'autorit de' quali forma la felicit de' sudditi perch toglie quell'intermediario dispotismo pi crudele, perch men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ci nasce dalla difficolt infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ci un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorit.  XXIX DELLA CATTURA Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che l'opinione della propria sicurezza, il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi d'imprigionare un cittadino, di togliere la libert ad un nemico per frivoli pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta degl'indizi pi forti di reit. La prigionia una pena che per necessit deve, a differenza d'ogn'altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cio che la sola legge determini i casi nei quali un uomo degno di pena. La legge dunque accenner gl'indizi di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella d'un compagno del delitto, le minaccie e la costante inimicizia con l'offeso, il corpo del delitto, e simili indizi, sono prove bastanti per catturare un cittadino; ma queste prove devono stabilirsi dalla legge e non dai giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libert politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sar tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanit penetreranno le porte ferrate e comanderanno agl'inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d'indizi sempre pi deboli per catturare. Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti e di magistrature onorati! Ma per qual ragione cos diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? Perch sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; perch si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perch la prigione piuttosto un supplicio che una custodia del reo, e perch la forza interna tutrice delle leggi separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbon essere. Cos la prima sarebbe, per mezzo del comune appoggio delle leggi, combinata colla facolt giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podest, e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo militare toglierebbero l'infamia, la quale pi attaccata al modo che alla cosa, come tutt'i popolari sentimenti; ed provato dall'essere le prigionie militari nella comune opinione non cos infamanti come le forensi. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di pi di un secolo inferiori in bont ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri. Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cio un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cio sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contradizione esser subordinate a due sovrani e a due codici sovente contradittori. Alcuni credono parimente che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione che chi offende l'umanit merita di avere tutta l'umanit inimica e l'esecrazione universale; quasich i giudici vindici fossero della sensibilit degli uomini e non piuttosto dei patti che gli legano tra di loro. Il luogo della pena il luogo del delitto, perch ivi solamente e non altrove gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una societ di cui non era membro, pu essere temuto, e per dalla forza superiore della societ esiliato ed escluso, ma non punito colle formalit delle leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni. Sogliono i rei di delitti pi leggieri esser puniti o nell'oscurit di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e per quasi inutile schiavit, a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i pi gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sar considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti pi leggeri, ed a' quali l'animo pi vicino, far un'impressione che, distogliendolo da questi, l'allontani viepi da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d'infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all'umanit, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessit dell'esempio, come pu condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli non pu che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.  XXX PROCESSI E PRESCRIZIONE Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, necessario concedere al reo il tempo e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo cos breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanit sembra contrario a questa brevit di tempo, ma svanir ogni dubbio se si rifletta che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione. Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, s alla difesa del reo che alle prove de' delitti, e il giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un cittadino, perch l'oscurit in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie l'esempio della impunit, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principii, perch non pu fissarsi un limite preciso che per una data legislazione e nelle date circostanze di una societ; aggiunger solamente che, provata l'utilit delle pene moderate in una nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando cos della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti. Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocit de' delitti, poich la probabilit dei delitti in ragione inversa della loro atrocit. Dovr dunque scemarsi il tempo dell'esame e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contradizione di quanto dissi, cio che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori sceleraggini; la seconda quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita un diritto di natura, la sicurezza dei beni un diritto di societ. Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di piet di gran lunga minore al numero de' motivi che per la naturale avidit di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori ma nelle convenzioni della societ. La massima differenza di probabilit di queste due classi esige che si regolino con diversi principii: nei delitti pi atroci, perch pi rari, deve sminuirsi il tempo dell'esame per l'accrescimento della probabilit dell'innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perch dalla definitiva sentenza della innocenza o reit di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunit, di cui il danno cresce coll'atrocit del delitto. Ma nei delitti minori scemandosi la probabilit dell'innocenza del reo, deve crescere il tempo dell'esame e, scemandosi il danno dell'impunit, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'impunit quanto cresce la probabilit del delitto. Riflettasi che un accusato, di cui non consti n l'innocenza n la reit, bench liberato per mancanza di prove, pu soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi indicati dalla legge, finch non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libert de' sudditi, essendo troppo facile che l'una non sia favorita a spese dell'altra, cosicch questi due beni, che formano l'inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare anarchia.  XXXI DELITTI DI PROVA DIFFICILE In vista di questi principii strano parr, a chi non riflette che la ragione non quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o pi atroci o pi oscuri e chimerici, cio quelli de' quali l'improbabilit maggiore, sieno provati dalle conghietture e dalle prove pi deboli ed equivoche; quasich le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verit, ma di provare il delitto; quasich di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo quanto la probabilit dell'innocenza supera la probabilit del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per i grandi delitti che per le grandi virt, per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle nazioni che pi si sostengono per l'attivit del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene che per la massa loro o la costante bont delle leggi. In queste le passioni indebolite sembran pi atte a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ci si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento. Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella societ e difficili a provarsi, e in questi la difficolt della prova tien luogo della probabilit dell'innocenza, ed il danno dell'impunit essendo tanto meno valutabile quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi dal pericolo dell'impunit, il tempo dell'esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterii, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli che secondo i principii ricevuti ammettono le tiranniche presunzioni, le quasi-prove, le semi-prove (quasi che un uomo potesse essere semi-innocente o semi-reo, cio semi-punibile e semi-assolvibile), dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei testimoni, e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge. L'adulterio un delitto che, considerato politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini e quella fortissima attrazione che spinge l'un sesso verso l'altro; simile in molti casi alla gravit motrice dell'universo, perch come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutt'i movimenti de' corpi, cos l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finch dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravit si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo pi prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi. Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione direi che vi ancora un'altra differenza considerabile fra questo e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanit, bisogno anteriore, anzi fondatore della societ medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine pi determinata da passioni momentanee che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantit costante. Se ci fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero diminuirne la somma totale, perch il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei propri e degli altrui bisogni, ma sagge per lo contrario sarebbero quelle che, per dir cos, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridit e l'allagamento. La fedelt coniugale sempre proporzionata al numero ed alla libert de' matrimoni. Dove gli ereditari pregiudizi gli reggono, dove la domestica potest gli combina e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami ad onta della morale volgare, il di cui officio di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi bisogno di tali riflessioni per chi, vivendo nella vera religione, ha pi sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto cos instantanea e misteriosa, cos coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto, velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo, le occasioni cos facili, le conseguenze cos equivoche, che pi in mano del legislatore il prevenirlo che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto che, per sua natura, dev'essere il pi delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella propriet della nostra immaginazione che le difficolt, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano pi vivamente l'immaginazione ed ingrandiscono l'oggetto, perch elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto, e costringendola a scorrere tutt'i rapporti, pi strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui pi naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana. L'attica venere cos severamente punita dalle leggi e cos facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero che sulle passioni dell'uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla saziet dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case dove si condensa l'ardente giovent, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l'umanit, anzi ne anticipa la vecchiaia. L'infanticidio parimente l'effetto di una inevitabile contradizione, in cui posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferir questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto della virt. Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cio che non si pu chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finch la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo.  XXXII SUICIDIO Il suicidio un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poich ella non pu cadere che o su gl'innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non far alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella ingiusta e tirannica, perch la libert politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ci che gli circonda li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo perch temer si debba che la necessaria impunit di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sar il motivo che tratterr la mano disperata del suicida? Chiunque si uccide fa un minor male alla societ che colui che ne esce per sempre dai confini, perch quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della societ consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla societ. La questione dunque si riduce a sapere se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libert di assentarsi a ciascun membro di essa. Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come sugli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente, cos le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle leggi anche pi salutari, che sono risguardate pi come un ostacolo da superarsi che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi tanto meno ne rester alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicit pu trarre alcune utili conseguenze, che, esponendole, mi allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che di provare l'inutilit di fare dello stato una prigione. Una tal legge inutile perch, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non pu, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che commesso non pu pi punirsi, e il punirlo prima punire la volont degli uomini e non le azioni; egli un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo dall'impero delle umane leggi. Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non pu esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male fatto alla societ col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese ne aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi. Che dovremo pensare di un governo che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La pi sicura maniera di fissare i cittadini nella patria di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perch la bilancia del commercio sia in nostro favore, cos il massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della felicit, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicit, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, s perch quanto gli uomini sono pi rari tanto minore l'industria; e quanto minore l'industria, tanto pi grande la dipendenza della povert dal fasto, ed tanto pi difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori, s perch le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione, che rendono pi sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono pi facilmente dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto pi indipendenti quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perch anima l'industria e l'attivit degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco perch quegli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi pu osservarsi che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati pi che vasti il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talch non impedisce il sentimento della miseria, pi cagionato dal paragone che dalla realit. Ma la sicurezza e la libert limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base principale di questa felicit, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome le fiere pi generose e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore, cos gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia gli distribuisce. Egli dunque dimostrato che la legge che imprigiona i sudditi nel loro paese inutile ed ingiusta. Dunque lo sar parimente la pena del suicidio; e perci, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perch solo pu punire anche dopo la morte, non un delitto avanti gli uomini, perch la pena, in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse che una tal pena pu nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo: che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggi, talch vi preferisce un'infelice eternit, deve essere niente mosso dalla meno efficace e pi lontana considerazione dei figli o dei parenti.  XXXIII CONTRABBANDI Il contrabbando un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perch commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque d pene infamanti a' delitti che non sono reputati tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli che lo sono. Chiunque vedr stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto importante, non far alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'aiuto dei pi sublimi motivi e un tanto apparato di gravi formalit. Questo delitto nasce dalla legge medesima poich, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e per la tentazione di fare il contrabbando e la facilit di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che l'accompagna giustissima, ma sar tanto pi efficace quanto pi piccola sar la gabella, perch gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe. Ma perch mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo che le offese che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale il contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che pu loro accadere per il contrabbando, anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio evidente che ogni essere sensibile non s'interessa che per i mali che conosce. Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte cos essenziale e cos difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servit; ma prigione e servit conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune con quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i pi conformi alla natura delle pene.  XXXIV DEI DEBITORI La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena che assegnata ai falsificatori delle monete, poich il falsificare un pezzo di metallo coniato, che un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi giudici che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovr essere gettato in una prigione, privo dell'unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libert, a provare le angosce dei colpevoli, e colla disperazione della probit oppressa a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua bala di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidit, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo pi scintilla nell'animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri e gli avantaggiosi per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i pi obvii amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell'interesse di ciascuno che fossero moderate, perch pi grande il timore di essere offesi che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito, dico che se inestinguibile dovr essere la di lui obbligazione fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebb'esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual sar il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra propriet dei beni, che giustifichi una privazione di libert inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavit svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl'inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilit di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libert, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libert di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono cos necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico quanto nella misura delle grandezze. propriet dei beni, che giustifichi una privazione di libert inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavit svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl'inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilit di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libert, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libert di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono cos necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico quanto nella misura delle grandezze. Con quale facilit il provido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt'i contratti, e la libert a tutt'i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati, un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura e destinato a soccorrere colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novit s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.  XXXV ASILI Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei sia utile o no. Dentro i confini di un paese non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunit e l'asilo non differiscono che di pi e meno, e come l'impressione della pena consiste pi nella sicurezza d'incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano pi ai delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili il formare tante piccole sovranit, perch dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e per uno spirito opposto a quello del corpo intero della societ. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle nazioni, io non ardirei decidere questa questione finch le leggi pi conformi ai bisogni dell'umanit, le pene pi dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata virt; finch la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre pi unisce gl'interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.  XXXVI DELLA TAGLIA L'altra questione se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo ed armando il braccio di ciascun cittadino farne un carnefice. O il reo fuori de' confini, o al di dentro: nel primo caso il sovrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo cos un'ingiuria ed una usurpazione d'autorit negli altrui dominii, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui; nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di pi, un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virt, che ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll'altra premia chi gli rompe e chi gli spezza; sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt'i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre pi tendono a confondersi colla vera politica. Gli artificii, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo pi prevedute, e la sensibilit di tutti rintuzza la sensibilit di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d'instruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi che premiano il tradimento e che eccitano una guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa cos necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicit, le nazioni la pace, e l'universo qualche pi lungo intervallo di tranquillit e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra. XXXVII ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNIT Perch le leggi non puniscono l'intenzione, non per che un delitto che cominci con qualche azione che ne manifesti la volont di eseguirlo non meriti una pena, bench minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi pu essere un intervallo, cos la pena maggiore riserbata al delitto consumato pu dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano pi complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando pi uomini si uniscono in un rischio, quant'egli sar pi grande tanto pi cercano che sia uguale per tutti; sar dunque pi difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio la pena dovrebbe esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletter essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto. Alcuni tribunali offrono l'impunit a quel complice di grave delitto che paleser i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl'inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perch sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quegli di vilt: perch il primo non frequente, perch non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia conspirare al ben pubblico, e la seconda pi comune e contagiosa, e sempre pi si concentra in se stessa. Di pi, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori intimoriscono il popolo; di pi, si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cio al pubblico, probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse la impunit al complice palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perch cos preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge per dovrebbe accompagnare l'impunit col bando del delatore... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi se si mancasse all'impunit promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempi, e perci rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il pi destro e il pi potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ci che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacit i sentimenti pi cari e le passioni pi violente, s tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.  XXXVIII INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi suggestive in un processo: quelle cio secondo i dottori, che interrogano della specie, dovendo interrogare del genere, nelle circostanze d'un delitto: quelle interrogazioni cio che, avendo un'immediata connessione col delitto, suggeriscono al reo una immediata risposta. Le interrogazioni secondo i criminalisti devono per dir cos inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono o per non suggerire al reo una risposta che lo metta al coperto dell'accusa, o forse perch sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da s. Qualunque sia di questi due motivi rimarcabile la contradizione delle leggi che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocch qual interrogazione pi suggestiva del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perch il dolore suggerir al robusto un'ostinata taciturnit onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole suggerir la confessione onde liberarsi dal tormento presente pi efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo ad evidenza lo stesso, perch se una interrogazione speciale fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto pi facilmente: ma gli uomini pi dalla differenza de' nomi si regolano che da quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica i quali non hanno poco influito su gli affari umani, notabile quello che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo gi condannato; egli morto civilmente, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un morto non capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si disputato con seria riflessione se la verit dovesse cedere alle formule giudiciali. Purch le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perch non dovrassi concedere, anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo e agl'interessi della verit uno spazio congruo, talch adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar s od altrui con un nuovo giudizio? Le formalit e le ceremonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, s perch niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, s perch danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, s perch sugli uomini imitatori e schiavi dell'abitudine fanno pi efficace impressione le sensazioni che i raziocini. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verit, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le concilii il popolo ignorante. Finalmente colui che nell'esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle pi gravi che siano da quelle intimate, perch gli uomini non deludano cos la necessit dell'esempio che devono al pubblico. Non necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talch le interrogazioni siano inutili, nell'istessa maniera che inutile la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reit. Quest'ultimo caso il pi ordinario, perch la sperienza fa vedere che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi.  XXXIX DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI Chiunque legger questo scritto accorgerassi che io ho ommesso un genere di delitti che ha coperto l'Europa di sangue umano e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere dell'ossa incarbonite e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare come debba essere necessaria una perfetta uniformit di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacit, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannotando le vere, le false si sommergono nell'oblio, altre, mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorit e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e fraternit comandato dalla ragione e dall'autorit che pi veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ci deve credersi evidentemente provato e conforme ai veri interessi degli uomini, se v' chi con riconosciuta autorit lo esercita. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principii che quelli di una limitata filosofia.  XL FALSE IDEE DI UTILIT Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee d'utilit che si formano i legislatori. Falsa idea d'utilit quella che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale, quella che comanda ai sentimenti in vece di eccitargli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di utilit quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perch incendia e l'acqua perch annega, che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati n determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi pi sacre della umanit e le pi importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravenzioni, e l'esecuzione esatta delle quali toglie la libert personale, carissima all'uomo, carissima all'illuminato legislatore, e sottopone gl'innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono, perch maggiore la confidenza nell'assalire i disarmati che gli armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl'inconvenienti ed avantaggi di un decreto universale. Falsa idea d'utilit quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la materia bruta e inanimata, che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole l'impressione, se una forza d'immaginazione, non ordinaria nella umanit, non supplisce coll'ingrandimento alla lontananza dell'oggetto. Finalmente falsa idea d'utilit quella che, sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutt'i particolari. Vi una differenza dallo stato di societ allo stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per far bene a s stesso, ma l'uomo sociabile qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri senza far bene a s. Il dispotico getta il timore e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore pi solitario e domestico tanto meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicit; ma quanto pi pubblico ed agita una moltitudine pi grande di uomini tanto pi facile che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti pi grati e tanto pi seducenti quanto il rischio dell'intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il valore che gl'infelici danno alla propria esistenza si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio un sentimento tanto pi durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.  XLI COME SI PREVENGANO I DELITTI meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo il fine principale d'ogni buona legislazione, che l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicit o al minimo d'infelicit possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo pi falsi ed opposti al fine proposto. Non possibile il ridurre la turbolenta attivit degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarit e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti cos nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli un crearne dei nuovi, egli un definire a piacere la virt ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ci che pu indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilit dei delitti proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti un crescere la probabilit di commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cio un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi. Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi salutare, ma fatale e fecondo di delitti quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono pi voluttuosi, pi libertini, pi crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl'interessi della nazione, veggono grandi oggetti, e gl'imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall'annientamento in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione che gli determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidit. Se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attivit in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza. Se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libert alla schiavit, e dalla schiavit alla libert.  XLII DELLE SCIENZE Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libert. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto pi facilmente quanto si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema l'autorit disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perch non v' uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libert da lui sacrificata alla somma di tutte le libert sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire conspiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto che la funesta libert di far male altrui, sar costretto a benedire il trono e chi lo occupa. Non vero che le scienze sian sempre dannose all'umanit, e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti pi rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei che nascevano colla necessit e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perch la loro indolenza e poca sagacit gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre pi col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni pi forti e pi durevoli che gli distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilit, che si rendeva sempre pi funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanit quei primi errori che popolarono la terra di false divinit (dico gran bene politico) e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quegli che osarono sorprendergli e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di l dai sensi, che loro fuggivan davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perch non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che si formarono da' popoli selvaggi, questa fu l'epoca della formazione delle grandi societ, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli pi straordinari e le grazie pi segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come propriet dell'errore di sottodividersi all'infinito, cos le scienze che ne nacquero fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono persino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni, sono dannose. La seconda nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verit, dall'oscurit non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti contro le verit utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il fermento delle passioni, che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla misera umanit. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principali, vi trover pi volte una generazione intera sacrificata alla felicit di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libert, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che l'opprimono, la verit, i di cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede compagna su i troni de' monarchi ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potr mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia pi dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciute dagli uomini lor sien funesti? Se la cieca ignoranza meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poich questi aggiunge ai mali della prima quegli dell'errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato il dono pi prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verit e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virt della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanit dai punti di vista pi elevati, avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore quanto maggiore la massa dell'umanit che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degli interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principii predicati nell'oscurit, ed acquistano l'abitudine di amare la verit per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicit di una nazione, ma felicit momentanea se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero che scemino la probabilit sempre grande di una cattiva elezione.  XLIII MAGISTRATI Un altro mezzo di prevenire i delitti si d'interessare il consesso esecutore delle leggi piuttosto all'osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore il numero che lo compone tanto meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perch la venalit pi difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorit, quanto minore ne la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il sovrano coll'apparecchio e colla pompa, coll'austerit degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzer i sudditi a temere pi i magistrati che le leggi, essi profitteranno pi di questo timore di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.  XLIV RICOMPENSE Un altro mezzo di prevenire i delitti quello di ricompensare la virt. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del d d'oggi. Se i premi proposti dalle accademie ai discuopritori delle utili verit hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perch non i premi distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbeno altres le azioni virtuose? La moneta dell'onore sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.  XLV EDUCAZIONE Finalmente il pi sicuro ma pi difficil mezzo di prevenire i delitti si di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo perch non sia sempre fino ai pi remoti secoli della pubblica felicit un campo sterile, e solo coltivato qua e l da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanit che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cio consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni s morali che fisici che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virt per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessit e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.  XLVI DELLE GRAZIE A misura che le pene divengono pi dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virt che stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutt'i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verit sembrer dura a chi vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdit delle leggi e dell'atrocit delle condanne. Quest' la pi bella prerogativa del trono, questo il pi desiderabile attributo della sovranit, e questa la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica felicit danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell'eterne formalit e l'adesione dei pi insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza la virt del legislatore e non dell'esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non gi nei giudizi particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne la necessaria conseguenza un fomentare la lusinga dell'impunit, un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cio la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunit. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno, e non sar costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicit che lo immenso sistema, stabilito dalla prima Cagione, da quello che , fa loro godere in quest'angolo dell'universo.  XLVII CONCLUSIONE Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Pi forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di societ cresce la sensibilit e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione. Da quanto si veduto finora pu cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all'uso, legislatore il pi ordinario delle nazioni, cio: perch ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi. )*+,. / 0 2 3 ? 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